DELIBERA 463/16 – TIF

TESTO INTEGRATO DI FATTURAZIONE – Nuove disposizioni applicabili ai contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale a condizioni di mercato libero

Dall’1 gennaio 2017, con la delibera 463/2016/R/com e s.m.i., è entrato in vigore il Testo Integrato di Fatturazione (TIF). Il provvedimento regola la fatturazione della vendita al dettaglio e si applica ai contratti conclusi tra venditori e clienti finali di cui all’articolo 2.3 lettere a) e c) del TIV, per il settore elettrico, e di cui all’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, per il settore del gas naturale.

Sono esclusi dall’applicazione del TIF i clienti multisito qualora almeno un punto non ricada nell’ambito di applicazione e i clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche (ad eccezione di quanto previsto all’Articolo 7, 8 e 9). 

La nuova regolazione introdotta dal TIF potrebbe, in alcuni casi, comportare una variazione delle condizioni contrattuali. In alcune ipotesi, inoltre, il TIF consente ai venditori sul libero mercato di applicare condizioni in deroga allo stesso.

In particolare, i venditori sul mercato libero possono derogare alle disposizioni del TIF, ai sensi del comma 3.2, in materia di:

1) Periodicità di fatturazione e termine entro il quale deve essere emessa ciascuna fattura (calcolato dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura).

Ai sensi del TIF, la frequenza nell’emissione delle fatture di gas è: almeno quadrimestrale per i clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; bimestrale per i clienti con consumo superiore a 500 smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; mensile per i punti di riconsegna con consumo superiore a 5.000 Smc/anno e per quelli in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero.

La frequenza nell’emissione delle fatture di elettricità è: bimestrale per i clienti domestici e per quelli non domestici connessi in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW; mensile per i clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Per i contratti di mercato libero il venditore ha la facoltà di aumentare le suddette frequenze di fatturazione.

2) Ordine di utilizzo dei dati di misura al fine del computo dei consumi ai sensi dell’articolo 5 del TIF

Ai sensi del TIF, per il computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione; b) autoletture comunicate dal cliente finale, validate dall’impresa di distribuzione; c) dati di misura stimati.

Il venditore del mercato libero può stabilire un diverso ordine di priorità purché, almeno una volta ogni 12 mesi, sia emessa una fattura che contabilizzi consumi effettivi.

3) Criteri per la determinazione dei dati di misura stimati ai sensi del comma 6.8 del TIF

Ai sensi del comma 6.2 TIF, nei casi di utilizzo di proprie stime, il venditore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dall’impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale. Le modalità di determinazione di cui al comma 6.2 devono, in ogni caso, ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati e avvengono nel rispetto di quanto previsto all’articolo 10 relativo agli standard generali per la quantificazione dei consumi stimati.

Il venditore procede al ricalcolo di importi precedentemente determinati sulla base di dati di misura stimati, solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione, comprese le autoletture (comma 6.4).

È fatto divieto di fatturare consumi per periodi successivi alla data di emissione della fattura (comma 6.5).

Qualora nel periodo cui si riferisce la fattura vengano contabilizzati consumi effettivi, non possono essere contabilizzati anche successivi consumi stimati (comma. 6.6):  per i punti che presentano una periodicità di fatturazione mensile;  se il dato di misura finale del periodo cui si riferisce la fattura è un’autolettura in finestra comunicata ai sensi dell’Art. 7 del TIF.  Tali disposizioni non si applicano qualora i consumi effettivi fatturati si riferiscano ad un periodo oggetto di ricalcolo e il venditore ha facoltà di deroga anche per tutti i punti nel mercato libero.

Il venditore sul mercato libero:

  1. a) può determinare il dato di misura stimato utilizzando un criterio differente da quello di cui al comma 6.2;
  2. b) può non applicare quanto previsto al comma 6.6.
  3. c) può decidere di non applicare quanto previsto al comma 6.5, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 6.8, lettera d).

Con riferimento alle nuove regole applicabili, comunichiamo a tutti i nostri clienti finali titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale a condizioni di mercato libero che le disposizioni in deroga al TIF applicate da AGSM AIM Energia riguardano: i) la facoltà di aumentare la frequenza di fatturazione rispetto alla periodicità indicata nel TIF; ii) il termine di 60 giorni solari entro il quale deve essere emessa la fattura (calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura), rispetto al termine di 45 giorni previsto dal TIF.

 AGSM AIM Energia, in ottemperanza all’articolo 3.4 TIF, mette comunque a disposizione dei propri clienti l’offerta “DELIBERA 463/2016 – TIF” le cui condizioni contrattuali in materia di fatturazione non derogano al TIF. Tale offerta  è sottoscrivibile tramite i nostri Sportelli oppure scaricando la documentazione dal nostro sito internet ed inviandola, firmata per accettazione, via fax al numero 045 867 7438 o via posta ordinaria, all’attenzione del Servizio Clienti,  all’indirizzo Lungadige Galtarossa 8 – 37133 Verona.

Puoi consultare le offerte “DELIBERA 463/2016 – TIF”  e i relativi documenti contrattuali qui di seguito.

Per aderire ad una o più delle suddette offerte, è necessario inviare compilati e firmati i seguenti moduli:

In aggiunta, è necessario inviare i seguenti documenti:

  • Copia dell’ultima bolletta ricevuta (fronte-retro)
  • Copia della carta d’identità (fronte-retro)
  • Copia del codice fiscale (fronte-retro)

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